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Tassazione criptovalute Italia 2026: 33 % spot, 26 % derivati

Di Captain Trading··39 min
📋Sommario43 sezioni

Dal 1° gennaio 2026 l’Italia tassa al 33 % la plusvalenza che realizzi vendendo bitcoin. Sullo stesso schermo, nello stesso giorno, il differenziale che incassi chiudendo un contratto future o un CFD sulla stessa moneta resta al 26 %. Non è una svista: sono due lettere diverse dello stesso articolo del TUIR, e il 2026 è il primo anno in cui il derivato costa meno dello spot.

Il secondo effetto è più costoso, e quasi nessuno lo scrive: i due comparti non si parlano. Una perdita sul perpetual non cancella un guadagno spot, e viceversa — puoi chiudere l’anno in pareggio economico e pagare comunque un’imposta piena. Esiste un solo ponte, ed è datato: le minusvalenze crypto realizzate fino al 31 dicembre 2022, utilizzabili contro i guadagni sui derivati per l’ultima volta nel 2026.

Questa guida alla tassazione delle criptovalute in Italia riguarda i guadagni del periodo d’imposta 2026, che dichiarerai nel 2027, ed è aggiornata al 6 settembre 2026. Ogni aliquota, soglia, articolo e codice tributo viene da un testo ufficiale, linkato alla prima menzione decisiva. Dove nessuna norma decide — e capita spesso — lo diciamo, invece di inventare.

L’essenziale in breve

  • Le tasse crypto in Italia partono da una qualificazione: la plusvalenza su cripto-attività è un reddito diverso della lettera c-sexies dell’art. 67 del TUIR, con imposta sostitutiva del 33 % dai realizzi del 2026.
  • Non è IRPEF: nessuno scaglione, nessuna addizionale regionale o comunale. Il tuo comune non cambia nulla.
  • I derivati — CFD, future, opzioni — restano al 26 % in lettera c-quater. Sul perpetual l’Agenzia non si è mai pronunciata.
  • La franchigia di 2.000 € è sparita dai realizzi 2025: il primo euro è tassato.
  • In regime dichiarativo il costo si determina con il LIFO, non con il FIFO né con il prezzo medio.
  • Le commissioni non sono deducibili sullo spot; sui derivati, funding e commissioni del contratto entrano nel risultato.
  • Le minusvalenze si riportano quattro anni, ma solo se le hai indicate nella dichiarazione dell’anno di realizzo.
  • Ogni wallet va nel quadro RW, senza soglia e anche se la chiave è in un cassetto a Torino; il conto derivati estero va dichiarato a parte.
  • Sulla detenzione si paga il 2 per mille annuo del valore al 31 dicembre. Non si chiama IVAFE.
  • Con la DAC8, le tue operazioni 2026 arriveranno all’Agenzia entro il 30 giugno 2027, prima della scadenza della tua dichiarazione.

Il principio: reddito diverso, imposta sostitutiva, niente IRPEF

La regola nasce con la Legge di Bilancio 2023, che ha inserito nell’articolo 67 del TUIR la lettera c-sexies: «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate». Tre parole contano: cessione, la vendita contro euro; permuta, lo scambio, a volte imponibile e a volte no; detenzione, i proventi che la crypto produce ferma, come lo staking. Nessuna soglia, nessun criterio di frequenza: il fatto generatore è l’operazione.

L’imposta è sostitutiva: proporzionale, liberatoria, nazionale. Non entra nel reddito complessivo e non fa scattare uno scaglione IRPEF più alto. Se guadagni 40.000 € di stipendio e 40.000 € di plusvalenze crypto, l’imposta sulle crypto è la stessa che pagheresti senza stipendio, e vivere a Bolzano, a Napoli o a Milano non cambia un euro.

Un’unica eccezione, ed è grossa: se l’attività viene riqualificata in impresa, arte o professione, torni nell’IRPEF progressiva (23, 35 e 43 %), con addizionale regionale — circa da 0,70 a 3,33 % a seconda della regione — e comunale, fra 0 e 0,90 %. È l’unica strada in cui la residenza pesa. Nessun testo letto fissa un criterio numerico di riqualificazione per chi fa trading a leva: né volume, né frequenza, né leva massima. Rischio teorico, non confine tracciato.

La c-sexies è infine una categoria di chiusura: copre le cripto-attività che non sono strumenti finanziari. Ne escono i derivati, in c-quater al 26 %, e i security token, che seguono le lettere da c) a c-quinquies). Sbagliare lettera significa aliquota errata, comparto di perdite errato e sezione sbagliata del quadro RT.

Tassazione delle criptovalute sullo spot: 33 % dal 1° gennaio 2026

L’aliquota è scritta all’art. 1, comma 24, della legge 207/2024: sulle plusvalenze «di cui alla lettera c-sexies) […] realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva […] è applicata con l’aliquota del 33 per cento». Fino ai realizzi del 31 dicembre 2025 era il 26 %, e la Legge di Bilancio 2026 non ha riportato l’aliquota generale a quel livello, malgrado gli emendamenti circolati nell’autunno 2025.

La franchigia di 2.000 € non esiste più

Fino ai realizzi 2024 la c-sexies conteneva le parole «non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta»: una franchigia, non una soglia, perché su 2.500 € di plusvalenza se ne tassavano 500. Il comma 25 della legge 207/2024 l’ha cancellata dai realizzi 2025. Il limite sopravvive però sulle minusvalenze vecchie rimaste nel comparto c-sexies: per le perdite realizzate fino al 31 dicembre 2024 solo la parte eccedente 2.000 € è riportabile. Se hai perso nel 2023 o nel 2024, il tuo stock è più magro di quanto pensi.

Il 26 % sugli e-money token in euro, e la sua portata reale

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’aliquota ridotta del 26 % per i redditi «derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro» (art. 1, comma 28, della legge 199/2025). Ma un EMT euro vale per costruzione 1 €: cederlo non genera quasi mai una plusvalenza, e il 26 % colpisce in pratica i soli proventi di detenzione. Soprattutto, la plusvalenza che realizzi vendendo BTC contro un EMT euro resta una plusvalenza su BTC, al 33 %; e USDT e USDC non sono «denominati in euro». Una vera agevolazione tecnica, invece: la conversione fra euro ed EMT euro e il rimborso al valore nominale non sono un realizzo.

Il realizzo fissa l’aliquota, l’incasso fissa l’anno

Sono due domande diverse, confuse in continuazione. L’aliquota segue la data di realizzo — «realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026». L’anno di dichiarazione segue la percezione: le istruzioni del quadro RT riguardano le plusvalenze «i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta». Su un exchange lo scarto non esiste; esiste su una vendita OTC o su un pagamento rateizzato — e che cosa succeda a una cessione realizzata a dicembre 2025 e incassata nel 2026, nessun testo lo dice.

Il costo di acquisto: LIFO obbligatorio, commissioni escluse

La base è definita dall’art. 68, comma 9-bis, del TUIR: «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto», sommata algebricamente su tutto l’anno. Tre regole cambiano il risultato più di quanto immagini.

Il costo va provato. È «documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero» — cioè 33 % sull’intero prezzo di vendita. Un exchange chiuso, un CSV perso, un vecchio wallet self-custodial senza storico: è lì che la base imponibile esplode, molto prima di ogni sanzione.

Le commissioni non si deducono. La Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 lo precisa a pagina 51: il comma 9-bis «non consente di tener conto […] dei costi inerenti l’acquisto e la cessione». Fee di exchange, gas, costo del bonifico: nulla scende dalla base.

Il metodo è il LIFO. In regime dichiarativo, per le cripto-attività «aventi la medesima denominazione», la circolare impone il «metodo L.I.F.O. (last in first out)»: si considerano cedute per prime le ultime acquistate. Il prezzo medio ponderato esiste solo nei regimi amministrato e gestito. Molti report di exchange e di software propongono il FIFO: è il primo parametro da verificare prima di riprendere una cifra già calcolata.

In successione il costo per l’erede è il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione, in donazione è il costo del donante. E se hai aderito alla rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 pagando il 18 %, il costo è quel valore affrancato — che però non può generare alcuna minusvalenza.

Marco, 40.000 € di guadagno: il conto esatto

Marco è residente in Italia, dichiara 40.000 € di reddito da lavoro dipendente, non esercita impresa e sta nel regime dichiarativo. Nel 2026 realizza 40.000 € di guadagno sulle crypto. Quanto paga?

Scenario A: tutto sullo spot

Marco ha comprato ether in due tranche: 20 ETH a 1.000 € nel marzo 2024 e 10 ETH a 3.000 € nell’ottobre 2025. Il 1° ottobre 2026 vende 10 ETH a 7.000 €, con 400 € di commissioni. A fine anno l’ether è sceso a 2.500 € e gliene restano 20. Il LIFO dice quali ETH sono usciti: gli ultimi entrati, quelli a 3.000 €.

VoceCalcoloImporto
Corrispettivo percepito10 ETH × 7.000 €70.000 €
Costo di acquisto, metodo LIFO10 ETH × 3.000 € (tranche 2025)30.000 €
Commissioni pagatenon deducibili (comma 9-bis)0 €
Plusvalenza c-sexies 202670.000 − 30.00040.000 €
Imposta sostitutiva40.000 × 33 %13.200 €
Imposta sul valore delle cripto-attività20 ETH × 2.500 € = 50.000 €, × 0,20 %100 €

Con il FIFO il costo sarebbe stato 10.000 € — i primi ETH entrati, quelli a 1.000 € — e l’imposta 19.800 €: 6.600 € in più per un solo parametro sbagliato. I 40.000 € di stipendio non compaiono in nessuna riga. L’imposta sul valore dipende invece da quanto resta in portafoglio, non dal guadagno: è dovuta anche sui 10 ETH ceduti in corso d’anno, in proporzione ai giorni di possesso (circa 105 €). Il confronto che segue, come il simulatore, si ferma all’imposta sostitutiva.

Scenario B: lo stesso guadagno sui derivati

Cambiamo un solo elemento. Marco non tocca lo spot: fa lo stesso risultato con contratti a termine su BTC presso una controparte non residente, con il margine lasciato in euro. La somma algebrica dei differenziali, dei funding incassati e pagati e delle commissioni di ciascun contratto fa +40.000 €.

 A — spot (c-sexies)B — derivati (c-quater)
Aliquota33 %26 %
Imposta sostitutiva su 40.000 €13.200 €10.400 €
Imposta sul valore (2 per mille)100 € su 50.000 € di ETH residui0 €: margine in euro, nessuna crypto al 31/12. Il saldo presso il broker estero resta però da indicare nel quadro RW e può scontare l’IVAFE, con una qualificazione non decisa
Dove si dichiara, e con quale codiceQuadro RT sezione V-A, codice 1715Quadro RT sezione II-A, codice 1100

Lo scarto è di 2.800 € sulla sola imposta sostitutiva, 2.900 € contando anche i 100 € di imposta sul valore dello stock residuo. Stesso trader, stesso risultato economico, due conti diversi perché il prodotto sta in due lettere diverse dell’articolo 67. E per chi cerca la durata di detenzione: in Italia non conta. Che tu venda dopo tre giorni o dopo sei anni, l’aliquota è la stessa.

Due barre a confronto per lo stesso guadagno di 40.000 euro realizzato nel 2026 da un residente italiano: 13.200 euro di imposta sostitutiva se il guadagno è realizzato sullo spot, cioè il 33 per cento, contro 10.400 euro se lo stesso risultato è realizzato su contratti derivati tassati al 26 per cento, oltre ai 100 euro di imposta sul valore delle cripto-attività dovuti sullo stock residuo, mentre la durata di detenzione non cambia nulla in Italia

Lo stesso guadagno, due comparti: 2.800 € di differenza sulla sola imposta sostitutiva, e una durata di detenzione che in Italia non pesa mai.

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Permute e stablecoin: dove lo scambio diventa imponibile

Il pilastro del regime italiano è in fondo alla lettera c-sexies: «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.» Scambiare BTC contro ETH, un altcoin contro un altro, un NFT contro un NFT: nessuna imposta, e il costo di carico si trasferisce. Il rovescio della medaglia è che ogni permuta va tracciata, perché quel costo dovrà reggere davanti al LIFO tre anni dopo: un diario di trading operazione per operazione è la prova richiesta dal comma 9-bis.

Sugli stablecoin la circolare fa una distinzione che quasi nessuna guida riporta. Verso un e-money token, cioè un token che «garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat», la permuta è «fiscalmente rilevante»: vendere BTC contro USDC è un fatto generatore, al 33 % sulla plusvalenza del BTC. Verso un asset-referenced token non lo è, perché mancano sia la qualificazione come moneta elettronica sia il rimborso al nominale.

Verso USDT, nessun testo decide: Tether non è né un e-money token né un asset-referenced token autorizzato ai sensi di MiCA, e il criterio della circolare non è il nome del token ma il diritto di credito al valore nominale. Le guide che presentano la conversione in USDT come neutra non hanno propriamente «torto»: danno però per acquisito un punto che nessuna norma ha risolto. La posizione prudente è trattarla come imponibile — e dirlo, invece di affermarlo.

Derivati, perpetual e leva: il capitolo che cambia il conto

È la sezione più importante di questa pagina, e quella che manca ovunque. Le guide crypto si fermano allo spot; le guide di trading online trattano i derivati al 26 % ma ignorano il passaggio del comparto crypto al 33 %. Nessuno mette le due cose una accanto all’altra, e il raccordo fra i due regimi vale 7 punti.

La catena giuridica, testo per testo

La lettera c-quater dell’art. 67 colpisce i redditi realizzati mediante rapporti che danno il diritto o l’obbligo di comprare o vendere a termine strumenti finanziari, valute e merci, o di ricevere pagamenti collegati a quotazioni e ad «ogni altro parametro di natura finanziaria». L’aliquota è il 26 % per l’art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014, che fissa a quella misura le imposte sostitutive sui redditi diversi delle lettere da c-bis) a c-quinquies). Il comma 24 della legge 207/2024, quello che ha portato le crypto al 33 %, riguarda soltanto la c-sexies: la c-quater non è stata toccata da nessuna delle due leggi di bilancio.

L’Agenzia lo conferma tre volte nella Circolare 30/E, alle pagine 35, 36 e 47: «In generale, i redditi derivanti da contratti derivati, ancorché aventi come sottostante cripto-attività, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir» — e la parola future vi è scritta nero su bianco. Anche il modulo lo dice: le istruzioni PF 2026 intitolano la sezione che le ospita «SEZIONE II-A — Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento», riferita alle lettere «da c-bis) a c-quinquies)».

Un punto che toglie molte domande: la leva non cambia nulla di questa qualificazione. Che tu apra a 2× o a 50×, la lettera resta la c-quater e l’aliquota il 26 %; la leva agisce solo sulla dimensione del differenziale, quindi sulla base imponibile. Nessun testo letto fissa una soglia di leva oltre la quale scatterebbe il reddito d’impresa.

Il perpetual: quello che si può dire e quello che non si può

Qui va tracciata una linea netta, perché l’errore costa caro in entrambe le direzioni. Per i CFD e i future su crypto, il 26 % è una posizione amministrativa pubblicata. Per il perpetual swap, no: la circolare non lo nomina mai. Una ricerca sul testo integrale delle sue 118 pagine non trova né «perpetual», né «swap perpetuo», né «contratto perpetuo».

Detto questo, la lettura che porta al 26 % non è un’impressione: poggia su un anello della catena che la circolare cita essa stessa, a pagina 35. «L’articolo 1, comma 4, del TUF individua tra i contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. «roll-over»).» È l’unica norma italiana che qualifica come CFD un contratto senza scadenza, rinnovato automaticamente: cioè, meccanicamente, un perpetual, il cui rinnovo è pagato dal funding.

La lettura opposta esiste e va detta: un exchange crypto-native regola il profitto in cripto-attività, e l’Agenzia potrebbe sostenere che rientri negli «altri proventi realizzati mediante […] detenzione di cripto-attività», dunque nella c-sexies al 33 %. Nessun testo lo dice, ma nessun testo lo esclude. Esiste però un criterio di demarcazione, nelle istruzioni del 730/2026: la consegna. Regolamento per differenza: c-quater. Consegna reale del sottostante: regime della cessione di quel sottostante. Sbagliare qualificazione costa 7 punti di aliquota, il riporto della perdita nel comparto giusto e una dichiarazione infedele al 70 %.

Funding, commissioni e il calcolo del risultato

La base è l’art. 68, comma 8, del TUIR: «somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti». Niente LIFO, niente formula di portafoglio e nessuna permuta neutra: ogni contratto chiuso è un fatto generatore. Funding e commissioni, invece, entrano nel risultato: sullo spot nessun costo è deducibile, sui derivati lo sono quelli attaccati a un contratto. Restano fuori, in via interpretativa, gli oneri che non si legano ad alcun contratto — dati, fee di deposito o prelievo, conversione di divisa. Le opzioni seguono la stessa norma: i premi concorrono all’esercizio o alla scadenza.

E se il P&L è regolato in USDT? Il risultato c-quater si misura comunque in euro alla data di ciascun regolamento, al cambio del giorno o al valore normale dell’art. 9, comma 3, del TUIR. L’USDT ricevuto entra poi nel portafoglio c-sexies con un costo pari a quel valore — deduzione logica che nessun testo conferma — e la conversione successiva in euro è un fatto generatore c-sexies al 33 % sullo scarto. Conserva lo storico dei regolamenti: senza, l’onere della prova resta tuo.

La liquidazione forzata: due righe fiscali, due comparti

Marco deposita come collaterale 1 BTC, dal costo LIFO di 12.000 €, che al momento della liquidazione vale 90.000 €. La posizione perde 30.000 € e la piattaforma vende parte del collaterale. Uno: la vendita forzata del BTC è una cessione a titolo oneroso in c-sexies, al 33 % sulla differenza fra prezzo e costo LIFO. Due: la perdita di 30.000 € sul contratto è una minusvalenza c-quater, che non cancella nulla di quella plusvalenza e parte in riporto per quattro anni. Marco paga imposta su un’operazione in perdita. Data e valore da assumere per la cessione del collaterale non sono decisi da alcun testo.

Quadro RW codice 9 e sezione II-A, non V-A

Il conto derivati è il punto che quasi nessuno dichiara, e non è una zona grigia: è risolto dal 2013. La Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 elenca fra le attività estere da indicare nel quadro RW i «contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato», e precisa che «l’obbligo sussiste a prescindere dall’importo»: codice 9 per quei contratti, codice 21 per le cripto-attività, un rigo per il rapporto e un rigo per il collaterale. La sanzione per l’omissione va dal 3 al 15 % degli importi non dichiarati, anche senza un euro di guadagno. Resta aperto quale valore indicare per una posizione in corso; in pratica si barra la casella della colonna 16, «solo monitoraggio».

Quanto al risultato, perpetual e future non vanno nella sezione crypto. Nel quadro RT la sezione V-A è riservata alla c-sexies; i derivati stanno nella sezione II-A, dati calcolati nella II-B, e si versa con il codice tributo 1100. Lo stesso nel 730 senza sostituto, accessibile a un trader di derivati: il quadro T ha una sezione II al 26 % per le lettere da c-bis) a c-quinquies), mentre la sezione V conosce solo la c-sexies — e il monitoraggio dei wallet si fa nel quadro W, che nel 730 tiene il posto del quadro RW. Diverse guide affermano il contrario: seguirle porterebbe a pagare il 33 % invece del 26 %.

Le minusvalenze: due comparti stagni e un solo ponte

Le due regole sono simmetriche e non comunicano. Le minusvalenze c-sexies (art. 68, comma 9-bis) si imputano solo su plusvalenze c-sexies; le perdite c-quater (comma 5) si sommano alle lettere da c) a c-quinquies). In entrambi i comparti il riporto dura quattro periodi d’imposta, non esiste all’indietro e vale solo se la perdita è indicata nella dichiarazione dell’anno di realizzo. La circolare lo scrive a pagina 56: «Non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies).» La Risposta n. 135 del 14 maggio 2025 lo ripete. Per Marco: con 40.000 € sui derivati e 20.000 € di perdita spot paga 10.400 €, e i 20.000 € partono in riporto c-sexies; a parti invertite paga 13.200 €, con 2.800 € di differenza sul solo comparto.

Il ponte che si chiude il 31 dicembre 2026

L’art. 1, comma 127, della legge 197/2022 rinvia le minusvalenze crypto realizzate fino al 31 dicembre 2022 all’art. 68, comma 5: vivono quindi nel comparto dei titoli e dei derivati. La Circolare 30/E precisa che l’eccedenza può essere dedotta «dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi al periodo d’imposta 2022, ma non oltre il quarto». Il quarto periodo dopo il 2022 è il 2026.

Se hai dichiarato una perdita crypto per il 2022 o per un anno precedente, puoi imputarla — un’ultima volta — sui tuoi guadagni 2026 di perpetual, future, CFD e opzioni. E non sui tuoi guadagni spot. Per Marco: con 8.000 € di minusvalenze 2022 regolarmente dichiarate allora, la base derivati scende da 40.000 a 32.000 € e l’imposta da 10.400 a 8.320 € — il limite dei 2.000 € visto sopra riguarda le minusvalenze rimaste nel comparto c-sexies, mentre questo stock è rinviato all’art. 68, comma 5, dove nessuno dei testi letti lo richiama. Sono 2.080 € che spariscono per sempre il 1° gennaio 2027.

Due errori che sprecano una perdita

Il primo è l’asimmetria più costosa della fiscalità finanziaria italiana. L’art. 68, comma 5, somma solo elementi dell’art. 67, e un reddito di capitale non ci entra: né i dividendi, né le cedole obbligazionarie (art. 44, comma 1, lettera b), né il guadagno su un ETF (lettera g) — solo il differenziale negativo di un OICR è una minusvalenza. Vendere un ETF in plusvalenza per «assorbire» una perdita sui perpetual non funziona: paghi il 26 % sul guadagno e conservi la perdita intatta.

Il secondo è il più dimenticato: il riporto esiste solo «a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate». Un 2026 chiuso a −40.000 € sui perpetual, senza dichiarazione presentata, non è un credito in riserva: è una perdita cancellata definitivamente.

Staking, DeFi, airdrop, mining, NFT: quello che il testo dice e quello che tace

Staking — certo. Le ricompense figurano espressamente fra i proventi c-sexies, tassate alla percezione, al valore di mercato del momento e «senza alcuna deduzione»: se la piattaforma trattiene una commissione, «l’importo da tassare è il provento lordo». Nel 2026 significa 33 %. La vecchia impostazione del reddito di capitale con ritenuta del 26 % è superata dal 1° gennaio 2023.

Lending, yield farming, liquidity mining — lettura. Nessuno di questi termini compare nella legge né nella circolare, che cita solo lo staking. La formula «altri proventi realizzati mediante […] detenzione di cripto-attività» è larga abbastanza per coprirli, e il deposito in una pool contro un LP token potrebbe essere una permuta imponibile. È una lettura, non una certezza.

Airdrop, fork, referral — questione aperta. Provento di detenzione tassato alla percezione, oppure costo zero tassato al 33 % alla rivendita: in entrambi i casi la materia finisce tassata, cambia solo il momento. Il mining ha due esiti: attività organizzata, e allora è reddito d’impresa (lettura della Risposta 515/2022, resa a una società); rig domestico, e allora nessun testo sceglie fra provento c-sexies e reddito diverso della lettera l), cioè IRPEF progressiva con addizionali.

NFT — due regimi. Per chi compra e rivende, la cessione di un NFT già emesso è c-sexies al 33 %, e comprare un NFT con una cripto-valuta è una permuta imponibile sulla crypto ceduta. Per l’autore il regime cambia del tutto: lavoro autonomo, deduzione forfettaria del 25 %, 40 % sotto i 35 anni.

Chiavi perse, furto, hack — nessuna deduzione. «Non è prevista la rilevanza di perdite, pertanto, l’eventuale smarrimento o furto delle chiavi private non comporta una fattispecie fiscalmente rilevante.» In compenso, le cripto-attività perdute o rubate escono dal quadro RW dietro presentazione di una denuncia.

Operazione per operazione

OperazioneImponibileRegime e aliquota 2026
Acquisto contro euroNoFuori campo — conserva la prova del costo, altrimenti vale zero
Vendita contro fiatc-sexies, 33 %, LIFO, nessuna franchigia
Permuta fra crypto di eguali caratteristiche e funzioniNoIl costo di carico si trasferisce al nuovo token
Permuta verso e-money token (USDC, EURC)c-sexies, 33 % sulla plusvalenza ceduta; verso un asset-referenced token, invece, no
Permuta verso USDTQuestione apertaPrudenza: trattarla come una permuta verso e-money token
Euro ⇄ EMT euro, rimborso al nominaleNoArt. 1, comma 28, legge 199/2025
Pagamento di un bene o servizio in cryptoc-sexies, 33 % sul valore del bene ricevuto
Gas o commissioni pagati in cryptoQuestione apertaNon deducibili, questo è certo; se il pagamento sia una cessione, nessuno lo dice
Perpetual, future, opzioni, CFD, e i loro fundingc-quater, 26 %, sezione II-A, codice 1100 — certo per CFD e future, lettura per il perpetual
Liquidazione forzata con vendita del collateraleCessione c-sexies al 33 % e perdita c-quater non compensabile; data e valore non decisi
Margin trading spot a credito, senza derivatoSì, alla venditaResta una cripto-attività: c-sexies al 33 %, interessi non deducibili
BTC a margine, o trasferimento verso un tuo walletNoResta detenzione: quadro RW codice 21 e 2 per mille. In amministrato serve la prova documentale che è tuo
Staking e altri proventi di detenzionec-sexies, 33 %, alla percezione, sul provento lordo
Lending, yield farming, LP tokenSì, in via interpretativac-sexies, «altri proventi derivanti dalla detenzione»
Airdrop, fork, referral, miningQuestione apertaAlla percezione o a costo zero alla rivendita; il mining organizzato è impresa
Rivendita di un NFT acquistatoc-sexies, 33 %
Chiavi perse o rubateNessuna deduzioneEscono dal quadro RW con denuncia
Piattaforma non autorizzata MiCAL’illegalità dell’offerta non toglie né l’imposta né il quadro RW, e complica la prova del costo
Saldo in euro o dollari presso un brokerNo, ai fini del redditoNon è una cripto-attività: quadro RW e possibile IVAFE, qualificazione aperta

L’imposta sulla detenzione: 2 per mille, e non è l’IVAFE

Oltre all’imposta sul reddito, l’Italia colpisce il semplice possesso. L’art. 19, comma 18, del D.L. 201/2011 prevede un’imposta sul valore delle cripto-attività del 2 per mille annuo sul valore al 31 dicembre, proporzionale ai giorni di detenzione. La devono tutti i residenti sulle cui cripto-attività nessun intermediario residente ha applicato l’imposta di bollo — exchange esteri, self-custody, ovunque — e non solo chi è tenuto al monitoraggio fiscale. Nessuna franchigia per le persone fisiche. Il valore è quello di fine anno sulla piattaforma dell’acquisto; in mancanza, una piattaforma analoga, poi i siti specializzati, poi il costo di acquisto. Se hai già pagato all’estero un’imposta patrimoniale definitiva sugli stessi beni, il comma 21 concede un credito, fino a concorrenza dell’imposta italiana.

Un errore di vocabolario porta a sbagliare due tributi. Questa imposta non è l’IVAFE: la circolare ricorda che le cripto-valute non vi sono soggette, perché l’IVAFE colpisce depositi e conti di natura bancaria — e la maggiorazione al 4 per mille per gli Stati a fiscalità privilegiata riguarda i soli «prodotti finanziari». Ma l’IVAFE esiste, e colpisce ciò che sta accanto alla crypto: il saldo in euro o in dollari presso un broker estero. 34,20 € in misura fissa per conto corrente o libretto estero, salvo giacenza media annua non superiore a 5.000 € per intermediario; 0,20 % per gli altri prodotti finanziari, 0,40 % in uno Stato a fiscalità privilegiata; codice tributo 4043. Come qualificare il saldo in valuta presso un exchange non è deciso da alcun testo.

Residenza, arrivo, partenza

L’art. 2, comma 2, del TUIR, nella versione applicabile dal 2024, elenca quattro criteri alternativi: la residenza civilistica; il domicilio, cioè il luogo delle relazioni personali e familiari, non più degli interessi economici; la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta, frazioni di giorno comprese; e l’iscrizione anagrafica, che vale come presunzione semplice.

Non esiste lo split-year. Sei residente per tutto l’anno o non lo sei affatto. Un trasferimento a settembre 2026 ti lascia residente per l’intero 2026: tutte le plusvalenze crypto e tutti i guadagni sui derivati di quell’anno, compresi quelli realizzati dopo la partenza, sono imponibili in Italia. Solo una convenzione contro le doppie imposizioni può correggere il risultato, non la legge interna.

Il comma 2-bis aggiunge una presunzione: il cittadino italiano cancellato dall’anagrafe e trasferito in uno Stato del D.M. 4 maggio 1999 si presume residente, salvo prova contraria. La lista è nelle istruzioni del Modello Redditi PF 2026: gli Emirati Arabi Uniti ci sono, con Monaco, Hong Kong, Singapore, Bahrein, Panama e le Isole Cayman; non ci sono Svizzera, Portogallo, Spagna, Malta e Cipro, dove però gli altri criteri restano applicabili. Nessuna exit tax per la persona fisica non imprenditore: l’art. 166 del TUIR riguarda chi esercita imprese commerciali — lettura del campo di applicazione, che nessun commento amministrativo enuncia per le cripto-attività. Restano dovuti, per l’intero anno, il quadro RW e il 2 per mille.

Chi arriva in Italia con un portafoglio in plusvalenza latente deve sapere che nessuna rivalutazione automatica del costo all’ingresso esiste nei testi letti. L’opzione neo-residenti dell’art. 24-bis del TUIR — forfait di 300.000 € all’anno, 50.000 € per familiare, massimo 15 anni, per chi non è stato residente in 9 dei 10 periodi precedenti — copre i redditi prodotti all’estero. Ed è lì che si apre la domanda decisiva: un guadagno realizzato su una piattaforma estera è prodotto all’estero, o in Italia? Nessun testo lo risolve, e non lo affermiamo. Da non confondere con i lavoratori impatriati, regime dei soli redditi di lavoro.

Dichiarare: quadri, codici e scadenze

Nel regime dichiarativo — cioè quasi tutti, sulle piattaforme crypto — fai tutto da te: quadro RT per l’imposta sostitutiva, quadro RW per il monitoraggio e per l’imposta sul valore, versamenti con F24. I regimi opzionali del risparmio amministrato e gestito spostano il lavoro sull’intermediario, applicano il costo medio ponderato ed esonerano quel rapporto dal quadro RW e dal 2 per mille. Nel 2026, però, una riserva seria: le lettere dell’art. 3 del D.Lgs. 231/2007 a cui l’art. 6 del D.Lgs. 461/1997 rinvia ancora sono state abrogate a fine 2024, e nessun decreto del MEF ha esteso la qualità di intermediario abilitato ai prestatori MiCA. Verifica presso la piattaforma prima di contare su quell’esonero.

Quadro RW: ogni wallet, senza soglia

Le cripto-attività si dichiarano «indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia». Un hardware wallet chiuso in un cassetto a Torino va nel quadro RW. Nessuna soglia: l’esonero dei 15.000 € riguarda soltanto «i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero». Un rigo per ogni portafoglio, anche se l’investimento non è più posseduto a fine anno; le colonne 33 e 34 liquidano l’imposta sul valore, che confluisce nel rigo RW8.

Il calendario e i codici, in chiaro

Che cosaDoveCodice tributoQuando (campagna in corso)
Plusvalenze spot cryptoQuadro RT sezione V-A, o 730 quadro T sezione V1715Saldo al 30 giugno, o 30 luglio con lo 0,40 %
Risultato sui derivatiQuadro RT sezione II-A, o 730 quadro T sezione II1100Stesse scadenze del saldo
Imposta sul valore delle cripto-attività (2 per mille)Quadro RW, colonne 33 e 34, rigo RW8, o quadro W del 7301727 — acconti 1728 e 1729Saldo con le imposte sui redditi; acconti al 30 giugno e al 30 novembre
IVAFE sui conti esteriQuadro RW, colonna 29, rigo RW64043Stesse scadenze
Rideterminazione del valore al 01/01/2025Quadro RT sezione XI, righi RT118-RT119Nessun codice nominato nelle istruzioniRate 2 e 3 al 30 novembre 2026 e 2027
Presentazione della dichiarazioneModello Redditi PF 2026Telematica dal 15 aprile al 2 novembre 2026; cartacea fino al 30 giugno. Per i redditi 2026, per analogia: Redditi PF 2027 dal 15 aprile, saldo al 30 giugno 2027 — millesimo e date non ancora pubblicati

Gli acconti si versano in un’unica soluzione al 30 novembre se l’imposta dovuta è inferiore a 257,52 €, altrimenti 40 % al 30 giugno e 60 % al 30 novembre: regole delle imposte sui redditi, che le istruzioni riprendono per l’imposta sul valore e per l’IVAFE. Se un acconto sia dovuto anche sull’imposta sostitutiva del codice 1715, le istruzioni lette non lo dicono. Per i redditi 2026 il modello non è pubblicato: dovrà creare una ripartizione che oggi non esiste — 26 % fino al 2025, 33 % dal 2026, 26 % per gli EMT euro — e i numeri dei righi cambiano ogni anno.

Che cosa le piattaforme dichiarano già per te

La DAC8 è entrata nel diritto italiano con il D.Lgs. 194/2025, in vigore dal 6 gennaio 2026: i prestatori di servizi trasmettono all’Agenzia, per ogni utente residente, identità e codice fiscale e, per tipo di cripto-attività, importi aggregati, numero di unità e di operazioni, compresi i trasferimenti verso wallet non ospitati. Il provvedimento del 22 giugno 2026 fissa il calendario: prime informazioni entro il 30 giugno 2027 per il periodo 2026, primo scambio fra amministrazioni il 30 settembre 2027. Le tue operazioni 2026 saranno note all’Agenzia prima della scadenza della tua dichiarazione.

Un punto che nessuno mette per iscritto, e che ti interessa se fai derivati: il reporting riguarda le operazioni in cripto-attività, non le posizioni e i risultati dei contratti. L’Agenzia vedrà i depositi e i prelievi di collaterale, non il risultato dei tuoi contratti. Comparirà uno scarto apparente fra ciò che la piattaforma dichiara e ciò che dichiari tu, e quello scarto si spiega solo con una compilazione corretta della sezione II-A e del quadro RW codice 9. Ed è esattamente il tipo di scarto che attira un controllo.

Sanzioni e prescrizione: i testi che valgono davvero nel 2026

Qui c’è una correzione da fare, perché la stampa specializzata la sbaglia in blocco: molte guide 2026 citano gli articoli del Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), che non si applica ancora: l’art. 4, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha sostituito, al suo art. 102, le parole «1° gennaio 2026» con «1° gennaio 2027». Per le violazioni del 2026 valgono ancora i testi storici.

ViolazioneSanzione applicabile nel 2026Norma
Omessa dichiarazione120 % delle imposte dovute, minimo 250 € — da 250 a 1.000 € se nessuna imposta è dovutaArt. 1 c. 1, D.Lgs. 471/1997
Dichiarazione infedele70 % della maggiore imposta dovuta, minimo 150 €Art. 1 c. 2, D.Lgs. 471/1997
Omissione del quadro RWDal 3 al 15 % degli importi non dichiarati — dal 6 al 30 % per gli Stati a fiscalità privilegiata; 258 € entro 90 giorniArt. 5 c. 2, D.L. 167/1990
Termini di accertamento31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione — settimo se la dichiarazione è omessa: per i redditi 2026, fino al 31/12/2032 o al 31/12/2034Art. 43, D.P.R. 600/1973

Questi importi non sono una novità 2026: derivano dal D.Lgs. 87/2024 e valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Buona notizia per chi opera su piattaforme estere: il comma 8 dell’art. 1 del D.Lgs. 471/1997, che maggiorava di un terzo la sanzione «con riferimento ai redditi prodotti all’estero», porta oggi la menzione «COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87». E se scopri il quadro RW in ritardo, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 riduce la sanzione minima con una scala che premia la fretta: da 1/10 entro 30 giorni a 1/4 secondo lo stadio del controllo. La procedura speciale di regolarizzazione del 2023 è chiusa dal 30 novembre 2023.

2026: che cosa è cambiato davvero

  1. Aliquota c-sexies al 33 % per i realizzi dal 1° gennaio 2026, dopo un 2025 al 26 % senza franchigia.
  2. I derivati restano al 26 %: è il primo anno in cui il derivato è meno tassato dello spot.
  3. 26 % sugli e-money token in euro, con neutralità della conversione euro ⇄ EMT: portata pratica quasi nulla per un trader.
  4. Ultimo anno d’uso dello stock di minusvalenze crypto realizzate fino al 31 dicembre 2022, imputabili sui guadagni sui derivati.
  5. DAC8 operativa, e criptovalute nell’ISEE — senza effetto sull’imposta, ma con effetto possibile sulle prestazioni sociali; decreto attuativo non pubblicato.
  6. Neo-residenti: forfait portato da 200.000 a 300.000 €, e da 25.000 a 50.000 € per familiare, per i trasferimenti dal 2026.
  7. Tassa sulle transazioni finanziarie raddoppiata dal 1° gennaio 2026: dallo 0,2 allo 0,4 % sui trasferimenti di azioni (comma 491 della legge 228/2012) e dallo 0,02 allo 0,04 % per la fattispecie del comma 495. Nessun effetto sulle crypto né sui derivati crypto, il cui sottostante non è un’azione di società residente.
  8. Le ricodificazioni sono al 1° gennaio 2027, non prima. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi abroga gli articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986 solo da quella data: i redditi 2026 sono gli ultimi retti dal TUIR del 1986, e il vero cambio di paradigma è la campagna 2028.
  9. Non votato: nessun affrancamento al 1° gennaio 2026, nessun ritorno al 26 %, e nessun «tavolo permanente» sulle cripto-attività — che diversi articoli davano per acquisito, ma che non compare nella legge pubblicata.
Barre a confronto che mettono lo stesso guadagno da crypto davanti ai diversi regimi fiscali dei paesi europei trattati in questa serie, per mostrare come l’importo finale dipenda molto più dal paese di residenza, dal tipo di operazione e dalla durata di detenzione che dall’aliquota annunciata

Lo stesso guadagno davanti a regimi diversi: l’aliquota annunciata spiega solo una parte del conto.

Un ultimo punto da tenere d’occhio: la legge delega del 9 agosto 2023 annuncia «un’unica categoria reddituale» e un’imposta sostitutiva «sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno solare». Se venisse esercitata, i comparti stagni e l’asimmetria degli ETF sparirebbero. Al 6 settembre 2026 non lo è stata, e non tocca l’imposta del 2026.

Le trappole più diffuse

  • Applicare il 33 % ai propri perpetual, future e CFD. Sono c-quater al 26 %: posizione pubblicata per CFD e future, lettura solida per il perpetual.
  • Credere che una perdita sui derivati cancelli un guadagno spot, o viceversa — o che vendere un ETF in guadagno «assorba» una perdita sui perpetual: è un reddito di capitale, e la perdita resta intatta.
  • Lasciar morire il ponte. Le minusvalenze crypto fino al 31 dicembre 2022 si imputano sui guadagni 2026 dei derivati, e poi scadono.
  • Non dichiarare un anno interamente in perdita. Senza indicazione nella dichiarazione dell’anno di realizzo, il riporto non esiste.
  • Dimenticare il quadro RW per il conto derivati, o dichiarare un perpetual nella sezione crypto: codice 9 e sezione II-A, non codice 21 e sezione V-A.
  • Credere che la conversione BTC verso USDC sia neutra. La permuta verso un e-money token è «fiscalmente rilevante»; solo l’asset-referenced token è neutro.
  • Dedurre le commissioni sullo spot, o calcolare in FIFO. Il comma 9-bis vieta le prime; la circolare impone il LIFO.
  • Chiamare IVAFE il 2 per mille sulle crypto — e, simmetricamente, dimenticare la vera IVAFE sul saldo in valuta lasciato presso il broker.
  • Partire a settembre e credere che i guadagni di ottobre siano già altrove. Non esiste lo split-year, e per alcuni paesi scatta una presunzione di residenza.
  • Datare la plusvalenza all’incasso per scegliere l’aliquota, o al realizzo per scegliere l’anno. È esattamente il contrario — e un link Normattiva senza versione datata mostra il comma 24 come «abrogato», e non lo è.

Quello che non affermeremo

Un articolo onesto dice anche dove finisce ciò che sa. Al 6 settembre 2026 i punti seguenti non sono decisi da alcun testo ufficiale che abbiamo letto; per ciascuno indichiamo dove guardare.

  • La qualificazione esatta di un perpetual crypto-native regolato in USDT o in BTC: c-quater in via interpretativa, sulla base della legge, del TUF e della formula generale della circolare, oppure c-sexies. Da seguire: la Circolare 30/E e ogni futura risposta a interpello.
  • La qualificazione dell’USDT per la permuta BTC verso USDT: il criterio della circolare è il diritto di credito al valore nominale, non il nome del token — Circolare 30/E, pagina 50.
  • La sorte di una cessione realizzata nel dicembre 2025 e incassata nel 2026, e simmetricamente a cavallo fra 2026 e 2027: art. 68, comma 9-bis, e istruzioni del quadro RT.
  • La validità nel 2026 dell’opzione per il risparmio amministrato o gestito presso un prestatore di servizi crypto: art. 6 del D.Lgs. 461/1997, che rinvia a lettere abrogate.
  • Il valore da indicare nel quadro RW per una posizione derivata aperta, e la qualificazione IVAFE di un saldo in valuta presso un exchange: conto corrente, prodotto finanziario o credito non soggetto.
  • Il costo dei token ricevuti in staking, in airdrop o a regolamento di un risultato su derivati: valore già tassato, o zero — art. 68, comma 9-bis.
  • Il trattamento di airdrop, fork, lending, yield farming, LP token e prestiti collateralizzati, la data e il valore del collaterale ceduto in una liquidazione forzata, e il gas pagato in ETH — su cui nessuna tolleranza è pubblicata.
  • Il tasso di cambio opponibile per un risultato su derivati denominato in USDT o in dollari: l’art. 9, comma 3, del TUIR dà il valore normale, ma nessun testo è specifico ai derivati crypto.
  • La territorialità dell’art. 23 del TUIR per un non residente e per un neo-residente sotto l’art. 24-bis, questione decisiva per l’interesse del forfait da 300.000 €.
  • L’applicazione alle cripto-attività della sanzione maggiorata dal 6 al 30 % e del raddoppio dei termini, riservati alle attività «detenute» in uno Stato a fiscalità privilegiata: dove è detenuta una crypto?
  • La riqualificazione di un trader molto attivo in reddito d’impresa: nessun criterio numerico nei testi letti.
  • Le soglie penali del D.Lgs. 74/2000, la sanzione per omesso versamento, le aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento IVA e il millesimo 2027 dei moduli: testi non verificati in questo dossier o non ancora pubblicati. Non li quantifichiamo.

Documenta il tuo metodo, tienilo identico anno dopo anno, e su importi significativi rivolgiti a un commercialista o presenta un interpello, invece di copiare un forum o un’intelligenza artificiale.

Il simulatore, per passare ai numeri

Il simulatore calcola l’imposta sostitutiva del regime dichiarativo per una persona fisica: 33 % sullo spot, 26 % sui derivati, e l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,20 % sullo stock al 31 dicembre. Mostra la regola applicata a ogni riga e separa i due comparti invece di sommarli.

Dice anche dove si ferma: non copre i regimi amministrato e gestito, la branca dell’impresa e i non residenti; non calcola l’imposta sul valore relativa alle cripto-attività cedute in corso d’anno, dovuta in proporzione ai giorni di possesso; e non decide le questioni che nessun testo decide, ma te le segnala. Tutto è calcolato nel tuo browser: nulla viene trasmesso né conservato.

Domande frequenti

Quanto si paga sulle criptovalute in Italia nel 2026?

Sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 si applica un’imposta sostitutiva del 33 %, senza franchigia e senza addizionali regionali o comunali. Vi si aggiunge l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari al 2 per mille del valore al 31 dicembre. I contratti derivati su crypto — CFD e future, che la Circolare 30/E colloca in lettera c-quater — restano invece al 26 %; sul perpetual l’Agenzia non si è mai pronunciata.

I miei guadagni sui perpetual sono davvero tassati al 26 %?

La Circolare 30/E colloca i CFD e i future su crypto nella lettera c-quater dell’art. 67, al 26 %: su questi due prodotti la posizione amministrativa è pubblicata. Il perpetual non è mai stato nominato dall’Agenzia; la stessa circolare cita però l’art. 1, comma 4, del TUF, che qualifica come contratti per differenza quelli regolati per differenza «anche mediante operazioni di rinnovo automatico». È una lettura solida, non una certezza: su importi rilevanti, fatti seguire da un commercialista.

Posso compensare una perdita sui derivati con un guadagno spot?

No. Le minusvalenze c-sexies si imputano solo su plusvalenze c-sexies, e le perdite c-quater vivono nel comparto dei titoli e dei derivati; la circolare vieta espressamente l’incrocio nei due sensi. Esiste una sola eccezione, datata: le minusvalenze crypto realizzate fino al 31 dicembre 2022 e regolarmente dichiarate si imputano sui guadagni dei derivati, per l’ultima volta nel 2026.

Lo scambio da bitcoin a ether è tassato?

No: la permuta fra cripto-attività «aventi eguali caratteristiche e funzioni» non è una fattispecie fiscalmente rilevante, e il costo di carico si trasferisce al token ricevuto. La conversione verso un e-money token come USDC, invece, lo è: vale come cessione della crypto di partenza, tassata al 33 % sulla plusvalenza. La qualificazione dell’USDT non è decisa da alcun testo.

Devo dichiarare un hardware wallet che tengo in casa?

Sì. Le cripto-attività si dichiarano nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di conservazione e dal luogo, senza alcuna soglia, e il quadro va compilato anche se non possiedi più l’attività al 31 dicembre. La sanzione per l’omissione va dal 3 al 15 % degli importi non dichiarati, anche senza alcun guadagno.

Devo dichiarare anche il conto sul quale faccio derivati?

Sì, e su un rigo distinto da quello del collaterale. Un contratto derivato concluso fuori dal territorio dello Stato è un’attività estera di natura finanziaria da indicare nel quadro RW con il codice 9, mentre il collaterale in crypto va sul codice 21, e l’obbligo esiste a prescindere dall’importo. Il valore da indicare per una posizione aperta, invece, non è chiarito da nessuno.

Ho chiuso il 2026 in perdita: devo dichiarare lo stesso?

Sì, ed è l’obbligo più dimenticato. Il riporto delle minusvalenze sui quattro periodi d’imposta successivi esiste solo a condizione che la perdita sia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata. Un anno in rosso non dichiarato non è un credito in riserva: è una perdita cancellata definitivamente.

Se mi trasferisco all’estero nel 2026, pago in Italia?

Se resti residente per la maggior parte del periodo d’imposta, sì, e per l’anno intero: il diritto interno non conosce lo split-year, quindi anche i guadagni realizzati dopo la partenza restano imponibili. Per un cittadino italiano cancellato dall’anagrafe e trasferito in uno Stato del D.M. 4 maggio 1999 — fra cui gli Emirati Arabi Uniti — scatta inoltre una presunzione di residenza, superabile solo con prova contraria.

Avvertenza

Questo contenuto ha finalità informativa e riflette lo stato del diritto al 6 settembre 2026. Non è una consulenza fiscale personalizzata: non siamo commercialisti né consulenti fiscali, e ogni situazione cambia a seconda della natura delle operazioni, della piattaforma, della storia del portafoglio e della residenza. I testi citati sono suscettibili di modifica, e diverse questioni indicate qui come non decise potrebbero esserlo domani. Prima di qualsiasi decisione su importi significativi, fatti seguire da un professionista abilitato o presenta un interpello all’Agenzia delle Entrate.

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